Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 11 mar 2006
Le Parti Contraenti, con riferimento ai principi enunciati nell'Allegato, che è parte integrante del presente Accordo, promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica ed attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.
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