Art. 16
Accordo

Art. 16

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In vigore dal 11 mar 2006
Le Parti Contraenti si adopereranno nel promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riguardo ai seguenti settori: fisica, tecnologie dell'informazione, ingegneria elettronica e civile, telecomunicazioni, scienze della salute, micro e nanotecnologie, agricoltura e industria alimentare, ambiente, aerospazio, energia, trasporti, conservazione e tecnologie di restauro dei beni culturali ed ogni ulteriore settore concordato dalle Parti Contraenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-16