Art. 14
Accordo

Art. 14

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In vigore dal 11 mar 2006
Le Parti Contraenti incoraggeranno la realizzazione di tutte le iniziative rivolte alla valorizzazione, conservazione e restauro dei rispettivi beni archeologici, architettonici ed artistici. Specifici corsi di formazione potranno venire organizzati nei tempi e nei modi appositamente concordati.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76#art-a-14