Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004. 31 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA Art. 2 Articolo 2 Le Parti Contraenti promuoveranno di comune accordo progetti multilaterali, che Art. 3 Articolo 3 Le Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti della legislazione e della norma Art. 4 Articolo 4 Le Parti Contraenti si impegnano ad aggiornare - anche attraverso uno scambio d Art. 5 Articolo 5 Ciascuna delle Parti Contraenti, di comune accordo e nei limiti dei fondi dispo Art. 6 Articolo 6 Le Parti Contraenti, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti, i Art. 7 Articolo 7 Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultu Art. 8 Articolo 8 Le Parti Contraenti incoraggeranno contatti diretti e collaborazione tra univer Art. 9 Articolo 9 Le Parti Contraenti promuoveranno contatti diretti e collaborazione tra istituz Art. 10 Articolo 10 Le Parti Contraenti promuoveranno scambi di artisti, di gruppi artistici, di a Art. 11 Articolo 11 Le Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti dei fondi disponibili, la tradu Art. 12 Articolo 12 Le Parti Contraenti incoraggeranno una collaborazione diretta tra musei, archi Art. 13 Articolo 13 Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione nel campo archeologico att Art. 14 Articolo 14 Le Parti Contraenti incoraggeranno la realizzazione di tutte le iniziative riv Art. 15 Articolo 15 Le Parti Contraenti, nei limiti dei fondi disponibili e su base di reciprocità Art. 16 Articolo 16 Le Parti Contraenti si adopereranno nel promuovere la cooperazione scientifica Art. 17 Articolo 17 La cooperazione scientifica e tecnologica sarà sviluppata, compatibilmente con Art. 18 Articolo 18 Le Parti Contraenti, con riferimento ai principi enunciati nell'Allegato, che Art. 19 Articolo 19 Le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, impediranno il traffi Art. 20 Articolo 20 Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di esperienze nel campo dei diri Art. 21 Articolo 21 Le Parti Contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore dei gi Art. 22 Articolo 22 Le Parti Contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore dello Art. 23 Articolo 23 Le Parti Contraenti incoraggeranno ogni forma di collaborazione nei settori de Art. 24 Articolo 24 Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno un Art. 25 Articolo 25 Eventuali divergenze tra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione e/o Art. 26 Articolo 26 Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di richiedere per iscritto una revisione, Art. 27 Articolo 27 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda del Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360