Capo II
Art. 11
11 / 27Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi
In vigore dal 23 feb 2006
1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all' del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all' del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui all', comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti urbani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-25;29#art-11