Protocollo›Titolo III
Art. 27
40 / 127In vigore dal 26 gen 2006
1. A decorrere dalla data di adesione, l'indizione delle gare
d'appalto, le aggiudicazioni, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare, del programma Phare di cooperazione transfrontaliera e di assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione di cui all' sono gestiti dalle agenzie esecutive in Bulgaria e Romania.
Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al
controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una procedura di accreditamento espletata dalla Commissione e ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 e nell'articolo 164 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
Se detta decisione della Commissione sulla deroga al controllo ex
ante non è presa prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione prende la decisione è inammissibile all'assistenza di preadesione.
Tuttavia, se la decisione della Commissione di derogare al
controllo ex ante è ritardata oltre la data di adesione per motivi non riconducibili alle autorità della Bulgaria o della Romania, la Commissione può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti sottoscritti nel periodo compreso fra la data dell'adesione e la data della decisione della Commissione siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione dell'assistenza di preadesione prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni.
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Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18
dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di
taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 375 del
23.12.1989, pag. 11).
Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione del 18
dicembre 1998 relativo all'attuazione di un programma di
cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma
Phare (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49). Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2003 (GU
L 267 del 17.10.2003, pag. 9).
GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio,
del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
2. Gli impegni di bilancio globali stabiliti prima dell'adesione
in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 e allo strumento di transizione di cui all' successivamente all'adesione, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Unione.
3. L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui
al paragrafo 1 è effettuata nell'ultimo anno precedente l'adesione.
I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per l'esecuzione dei contratti, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati.
In deroga a quanto precede, i fondi di preadesione destinati a
coprire spese amministrative di cui al paragrafo 4 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi relativi alle revisioni contabili e alle valutazioni, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.
4. Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti
finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché del programma ISPA, la Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Bulgaria e Romania resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l'adesione.
Per la durata di tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell'adesione coprivano posti in Bulgaria e in Romania e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione in conformità dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio. Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario, sono coperte dalla voce "Soppressione graduale dell'assistenza di preadesione per i nuovi Stati membri" o da voci equivalenti nell'ambito del settore politico pertinente del bilancio generale delle Comunità europee relativo all'allargamento.
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Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio del 21
giugno 1999 che istituisce uno strumento per le politiche
strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag.
73), Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 12).
GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124
del 27.4.2004, pag. 1).
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