Art. 15
ProtocolloTitolo II

Art. 15

21 / 127
In vigore dal 26 gen 2006
1. All'articolo IV-448, paragrafo 1 della Costituzione è aggiunto il comma seguente: "In forza del trattato di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara e rumena." 2. All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Fanno egualmente fede le versioni del trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-p-15