Protocollo›Titolo II
Art. 15
21 / 127In vigore dal 26 gen 2006
1. All'articolo IV-448, paragrafo 1 della Costituzione è aggiunto
il comma seguente:
"In forza del trattato di adesione, fanno ugualmente fede le
versioni del presente trattato in lingua bulgara e rumena."
2. All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
"Fanno egualmente fede le versioni del trattato in lingua bulgara,
ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena,
spagnola, svedese e ungherese."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-p-15