Art. 13
AttoParte SECONDA

Art. 13

79 / 127
In vigore dal 26 gen 2006
All'articolo 263 del trattato CE, il terzo comma sulla composizione del Comitato delle regioni è sostituito dal seguente: "Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue: Belgio 12 Bulgaria 12 Repubblica ceca 12 Danimarca 9 Germania 24 Estonia 7 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Cipro 6 Lettonia 7 Lituania 9 Lussemburgo 6 Ungheria 12 Malta 5 Paesi Bassi 12 Austria 12 Polonia 21 Portogallo 12 Romania 15 Slovenia 7 Slovacchia 9 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-13