Convenzione
Art. 6
6 / 31REDDITI IMMOBILIARI
In vigore dal 13 gen 2006
REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività
agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad
essa è attribuito dalla legislazione dello Stato
contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione
comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o
vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano
altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i
diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo
sfruttamento o Ia concessione dello sfruttamento di
giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le
navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni
immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo I si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o
dall'affitto o da ogni altra forma di utilizzazione di beni
immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche
ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa
nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-6