Art. 23 · DISPOSIZIONI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Convenzione

Art. 23

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DISPOSIZIONI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

In vigore dal 13 gen 2006
DISPOSIZIONI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Nel caso del Congo: i redditi provenienti dall'Italia ed imponibili in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili anche in Congo quando sono destinati a un residente del Congo; l'imposta italiana non è deducibile per il calcolo del reddito imponibile in Congo, ma i1 beneficiario ha diritto a un credito d'imposta imputabile sull'imposta congolese nella cui base sono compresi tali redditi. Tale credito d'imposta è pari a: per i redditi di cui agli , all'ammontare dell'imposta congolese corrispondente a tali redditi; per tutti gli altri redditi, all'ammontare dell'imposta congolese corrispondente. Tale disposizione si applica altresi alle remunerazioni di cui all', qualora il beneficiario sia un residente del Congo 3. Nel caso dell'Italia: Se un residente dell'Italia ritrae elementi di reddito che sono imponibili in Congo, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito di cui all' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Congo, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana imputabile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
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