Convenzione
Art. 23
23 / 31DISPOSIZIONI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 13 gen 2006
DISPOSIZIONI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in
conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Nel caso del Congo:
i redditi provenienti dall'Italia ed imponibili in
conformità alle disposizioni della presente Convenzione,
sono imponibili anche in Congo quando sono destinati a un
residente del Congo; l'imposta italiana non è deducibile
per il calcolo del reddito imponibile in Congo, ma i1
beneficiario ha diritto a un credito d'imposta imputabile
sull'imposta congolese nella cui base sono compresi tali
redditi.
Tale credito d'imposta è pari a:
per i redditi di cui agli , all'ammontare
dell'imposta congolese corrispondente a tali redditi;
per tutti gli altri redditi, all'ammontare dell'imposta
congolese corrispondente. Tale disposizione si applica
altresi alle remunerazioni di cui all', qualora
il beneficiario sia un residente del Congo
3. Nel caso dell'Italia:
Se un residente dell'Italia ritrae elementi di reddito che
sono imponibili in Congo, l'Italia, nel calcolare le
proprie imposte sul reddito di cui all' della
presente Convenzione, può includere nella base imponibile
di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che
espresse disposizioni della presente Convenzione non
stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Congo, ma
l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di
imposta italiana imputabile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento
di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del
beneficiario del reddito in base alla legislazione
italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-23