Convenzione
Art. 11
11 / 31INTERESSI
In vigore dal 13 gen 2006
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e
pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne
è l'effettivo beneficiario sono imponibili soltanto in
detto altro Stato.
2. Ai fini dei presente articolo il termine "interessi"
designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle
obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili
del debitore, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché
ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date
in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato
da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicanò nel
caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente dal quale provengono gli interessi,
un'attività industriale o commerciale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata; oppure una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono
imponibili in detto Stato contraente secondo la propria
legislazione.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi,
tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede
quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il
beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione
di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-11