Art. 9
Accordo

Art. 9

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In vigore dal 11 gen 2006
Le due Parti si impegnano a favorire, attraverso lo scambio di documentazione e visite di esperti, la conoscenza dei rispettivi ordinamenti e programmi dell'istruzione universitaria, e ad esaminare la possibilità di concordare criteri di corretta valutazione comparativa dei titoli di studio rilasciati dalle Università o dagli Istituti universitari dei due Paesi, anche ai fini di eventuali accordi in tale campo tra i rispettivi organismi competenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-9