Art. 7
Accordo

Art. 7

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In vigore dal 11 gen 2006
Ciascuna delle due Parti favorirà la cooperazione tra i rispettivi sistemi scolastici attraverso lo scambio di esperti e contatti fra le rispettive Amministrazioni per realizzazione di attività di mobilità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-7