Art. 2
Accordo

Art. 2

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In vigore dal 11 gen 2006
Le Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-2