Art. 15
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Art. 15

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In vigore dal 11 gen 2006
Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi anche attraverso visite di personalità del mondo dell'infonnazione e della cultura.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-15