Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000. 27 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBB Art. 2 Articolo 2 Le Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legi Art. 3 Articolo 3 Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Orga Art. 4 Articolo 4 Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accord Art. 5 Articolo 5 Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e n Art. 6 Articolo 6 Ciascuna delle due Parti favorirà l'insegnamento delle lingua e letteratura rec Art. 7 Articolo 7 Ciascuna delle due Parti favorirà la cooperazione tra i rispettivi sistemi scol Art. 8 Articolo 8 Ognuna delle due Parti considererà la possibilità di offrire, su base di recipr Art. 9 Articolo 9 Le due Parti si impegnano a favorire, attraverso lo scambio di documentazione e Art. 10 Articolo 10 Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della Art. 11 Articolo 11 Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando Art. 12 Articolo 12 Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei du Art. 13 Articolo 13 Le due Parti favoriranno la collaborazione nei campi dell'archeologia, della c Art. 14 Articolo 14 Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le recipr Art. 15 Articolo 15 Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita polit Art. 16 Articolo 16 Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei setto Art. 17 Articolo 17 Le due Parti favoriranno di comune accordo la diffusione dei programmi televis Art. 18 Articolo 18 Le due Parti incoraggeranno e faciliteranno la cooperazione tra i due Paesi ne Art. 19 Articolo 19 La cooperazione scientifica e tecnologica realizzata in conformità al presente Art. 20 Articolo 20 Le due Parti incoraggeranno le attività culturali rivolte ad intensificare la Art. 21 Articolo 21 Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commi Art. 22 Articolo 22 Il presente Accordo sarà ratificato secondo le rispettive procedure nazionali Art. 23 Articolo 23 Il presente Accordo avrà una durata illimitata. Ognuna delle due Parti potrà d Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360