Art. 33 · LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262

Art. 33

LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262

In vigore dal 12 gen 2006
(Istituzione del reato di mendacio bancario) 1. All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente: "1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000".
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