Art. 22 · LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262

Art. 22

LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262

In vigore dal 12 gen 2006
(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza) 1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all' possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti.
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