Convenzione›Titolo III
Art. 18
18 / 21Riconoscimento ed esecuzione degli atti autentici
In vigore dal 18 gen 2006
1. Gli atti autentici, in particolare gli atti notarili, aventi forza esecutiva in una delle due Parti, sono dichiarati esecutivi nell'altra Parte dall'autorità competente secondo la legge della Parte in cui avrà luogo l'esecuzione.
2. L'autorità competente verifica unicamente se gli atti presentano i requisiti richiesti per l'autenticità nella Parte in cui sono stati ricevuti, e se non contengono elementi contrari all'ordine pubblico della Parte in cui sono stati richiesti il riconoscimento o l'esecuzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-18