Convenzione›Titolo II
Art. 13
13 / 21Notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziari ed esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle Rappresentanze diplomatiche o consolari
In vigore dal 18 gen 2006
Ciascuna Parte contraente può consegnare atti giudiziari ed extragiudiziari ai propri connazionali o procedere alla loro audizione direttamente per mezzo delle proprie rappresentanze diplomatiche o consolari conformemente alle leggi di ciascuna delle Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-13