Convenzione›Titolo II
Art. 12
12 / 21Notifica degli atti
In vigore dal 18 gen 2006
Gli atti giudiziari ed extragiudiziari da notificare vengono trasmessi direttamente dalle Autorità Centrali competenti di ciascuna delle Parti. La prova dell'avvenuta consegna è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'autorità richiesta dalla quale risultino l'atto, la modalità e la data della consegna.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-12