Art. 1 (commi 101-200)

Art. 1 (commi 101-200)

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In vigore dal 12 mar 2026
101. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori. 102. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente: "3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato". 103. Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 "Fondi di bilancio" le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111. 104. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro. 105. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 170 milioni di euro. 106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006. 107. Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro. 108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo. 109. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi". 110. All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: "a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2006". 111. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". 112. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata. 113. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si provvede: a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato; b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. 114. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282 milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale. 115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri; b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 116. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi. 117. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 118. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sei periodi d'imposta successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento". 119. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006. 121. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007. 121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. 121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione. 122. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006". 123. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20. 124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli. 125. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"; 2) le parole: "al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'85 per cento"; b) al comma 5, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento". 126. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006. 127. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. 130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, è inserito il seguente: "430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati". 131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi d'imposta. 132. All'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "degli importi delle" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti equivalenti alle"; b) al comma 2, primo periodo, le parole: "delle minori imposte corrisposte" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti di cui al comma 1" e le parole: "dei tributi" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno"; al secondo periodo, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui al comma 6" e dopo le parole: "comunicano gli estremi" sono inserite le seguenti: "al Ministero dell'interno nonché"; c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6"; d) al comma 5, primo periodo, le parole da: "L'Agenzia delle entrate" fino a: "degli accertamenti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'interno, tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione,", le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6", le parole: "di accertamento" sono soppresse e le parole: "delle imposte" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti"; al terzo periodo, dopo le parole: "natura tributaria" sono inserite le seguenti: "e di ogni altra specie"; al quarto periodo, le parole: "Le imposte dovute" sono sostituite dalle seguenti: "Gli aiuti dovuti"; al quinto periodo, le parole: "delle imposte corrisposte" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti corrisposti"; e) al comma 6, primo periodo, le parole: "del direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,"; f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai principi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei principi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi d'imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere". 133. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta". 134. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni". 135. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito "Accessibilità Fiera di Milano" previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008. 137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili, nè utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello '730'. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, è abrogato. 138. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento. 140. Per gli stessi fini di cui al comma 138: a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate: 1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro; 2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro; 3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro; 4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro; 5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro; 6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro; 7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro; 8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro; 9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro; 10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro; 11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro; b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007. 141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento. 142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle: a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore; c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194; e) spese per interessi passivi; f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio; h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti. 143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle: a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) spese derivanti da concessioni di crediti; c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale. 144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140. 145. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità. 146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno. 148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali. 149. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole. 150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le parole: "i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti". 151. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2006". Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006. 152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006. 153. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006. 155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006. 156. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica. 158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualita-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 159. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26. 160. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali. 162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. 163. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". 164. La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. 165. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2006". 166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. 167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione. 168. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213. 169. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonché, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando. 170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti. 171. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti". 172. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "agli organi elettivi" sono inserite le seguenti: ", entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,". 173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. 174. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile. 175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area C in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 176. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività. 177. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 178. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 182. 179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 180. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 182. Per le finalità indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006. 183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente. 187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. 189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento. 190. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente. 191. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004. 192. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa. 193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi. 194. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. 195. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi. 196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa di cui ai commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi. 197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. 198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. 199. Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. 200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.
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