Art. 31 · RIUNIONI STRAORDINARIE
Convenzione

Art. 31

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RIUNIONI STRAORDINARIE

In vigore dal 8 gen 2006
- RIUNIONI STRAORDINARIE Una riunione straordinaria delle Parti contraenti ha luogo: i) se così è deciso dalla maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti in occasione di una riunione; ii) su richiesta scritta di una Parte contraente, entro un termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui tale domanda è stata comunicata alle Parti contraenti ed in cui il segretariato di cui all' è stato notificato del fatto che la domanda ha ricevuto l'appoggio della maggioranza delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-31