Convenzione
Art. 31
31 / 44RIUNIONI STRAORDINARIE
In vigore dal 8 gen 2006
- RIUNIONI STRAORDINARIE
Una riunione straordinaria delle Parti contraenti ha luogo:
i) se così è deciso dalla maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti in occasione di una riunione;
ii) su richiesta scritta di una Parte contraente, entro un termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui tale domanda è stata comunicata alle Parti contraenti ed in cui il segretariato di cui all' è stato notificato del fatto che la domanda ha ricevuto l'appoggio della maggioranza delle Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-31