Convenzione
Art. 27
27 / 44MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI
In vigore dal 8 gen 2006
- MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI
1. Ciascuna Parte contraente interessata da un movimento transfrontaliero prende le misure necessarie affinché tale movimento sia effettuato in conformità alle disposizioni della presente Convenzione e degli strumenti internazionali rilevanti aventi carattere obbligatorio.
Ciò facendo:
i) una Parte contraente che è Stato d'origine prende le misure necessarie affinché il movimento transfrontaliero sia autorizzato ed abbia luogo solo previa notifica allo Stato di destinazione ed averne ricevuto il consenso;
ii) il movimento transfrontaliero attraverso gli Stati di transito è sottoposto agli obblighi internazionali rilevanti per quanto riguarda le particolari modalità di trasporto utilizzate;
iii) una Parte contraente che è Stato di destinazione acconsente
ad un movimento
transfrontaliero solo se dispone dei mezzi amministrativi e
tecnici e della
struttura regolamentare necessaria per gestire lo smaltimento di combustibile
esaurito e di rifiuti radioattivi in modo conforme alla presente Convenzione;
iv) una Parte contraente che è Stato d'origine autorizza un movimento transfrontaliero solo se è in grado di accertarsi, in conformità al consenso dello Stato di destinazione, del preliminare adempimento dei requisiti di cui al capoverso iii), stabiliti per il movimento transfrontaliero;
v) una Parte contraente che è Stato d'origine prende le misure necessarie per autorizzare il rientro sul suo territorio nel caso in cui il movimento transfrontaliero non sia o non possa essere effettuato conformemente al presente articolo, fatta salva la possibilità di concludere ogni altro accordo sicuro.
2. Una Parte contraente non rilascia autorizzazioni per la spedizione del suo combustibile esaurito o dei suoi rifiuti radioattivi, in vista del loro deposito o del loro stoccaggio definitivo, verso una destinazione situata a Sud 60 gradi di latitudine Sud.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione influisce o pregiudica:
i) l'esercizio, da parte di navi ed aeronavi di tutti gli Stati, dei diritti e delle libertà di navigazione marittima, fluviale ed aerea, come previsti dal diritto internazionale;
ii) il diritto di una Parte contraente verso la quale sono
esportati rifiuti
radioattivi per esservi trattati, di rispedire i rifiuti
radioattivi ed altri prodotti
successivamente al trattamento, allo Stato d'origine o di
prendere
disposizioni a tal fine;
iii) il diritto di una Parte contraente di esportare il suo combustibile esaurito ai fini di un nuovo trattamento;
iv) il diritto di una Parte contraente, verso la quale il combustibile esaurito è esportato per esservi oggetto di un nuovo trattamento, di rispedire i rifiuti radioattivi ed altri prodotti risultanti dalle operazioni di nuovo trattamento allo Stato d'origine o di prendere disposizioni a tal fine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-27