Art. 24 · RADIO-PROTEZIONE DURANTE L'USO
Convenzione

Art. 24

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RADIO-PROTEZIONE DURANTE L'USO

In vigore dal 8 gen 2006
- RADIO-PROTEZIONE DURANTE L'USO 1. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi: i) l'esposizione dei lavoratori e del pubblico alle irradiazioni dovute all'impianto sia mantenuta al livello più basso che è ragionevolmente possibile ottenere, in considerazione dei fattori economici e sociali; ii) nessun individuo sia esposto, in situazioni normali, a dosi d'irradiazione che oltrepassano i limiti di dose stabiliti a livello nazionale, limiti che tengono debitamente conto di norme internazionalmente approvate in materia di radio-protezione; iii) siano prese misure per impedire le emissioni non programmate ed incontrollate di materie radioattive nell'ambiente. 2. Ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie affinché gli scarichi di effluenti siano limitati: i) al fine di mantenere l'esposizione alle irradiazioni ionizzanti al livello più basso che è ragionevolmente possibile ottenere, in considerazione dei fattori economici e sociali; ii) in modo tale che nessun individuo sia esposto, in situazioni normali, a dosi d'irradiazione che oltrepassano i limiti di dose stabilite a livello nazionale, limiti che tengono debitamente conto di norme internazionalmente approvate in materia di radio protezione. 3. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché per tutta la durata di vita utile di un impianto nucleare regolamentato, qualora un'emissione non programmata o incontrollata di materie radioattive si produca nell'ambiente, siano messe in opera adeguate misure correttive al fine di controllare l'emissione e mitigarne gli effetti.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-24