Convenzione
Art. 23
23 / 44GARANZIA DI QUALITÀ
In vigore dal 8 gen 2006
- GARANZIA DI QUALITÀ
Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie affinché siano stabiliti ed eseguiti adeguati programmi di garanzia di qualità relativamente alla sicurezza dell'impianto di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-23