Art. 23 · GARANZIA DI QUALITÀ
Convenzione

Art. 23

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GARANZIA DI QUALITÀ

In vigore dal 8 gen 2006
- GARANZIA DI QUALITÀ Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie affinché siano stabiliti ed eseguiti adeguati programmi di garanzia di qualità relativamente alla sicurezza dell'impianto di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-23