Art. 13 · SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO
Convenzione

Art. 13

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SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO

In vigore dal 8 gen 2006
- SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO 1. Ciascuna Parte contraente adotta le misure appropriate affinché siano messe in opera ed applicate procedure per un impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi in progetto, in vista di: i) valutare tutti i fattori pertinenti connessi al sito che sono suscettibili di influire sulla sicurezza di questo impianto per tutta la durata della sua vita utile e su quella di un impianto di stoccaggio definitivo dopo la chiusura dello stesso; ii) valutare l'impatto che tale impianto è suscettibile di avere, dal punto di vista della sicurezza, sugli individui, la società e l'ambiente, tenendo conto della eventuale evoluzione delle condizioni del sito degli impianti di stoccaggio definitivo dopo la loro chiusura; iii) mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dell'impianto; iv) consultare le Parti contraenti limitrofe a tale impianto, qualora vi sia il rischio che ne derivino conseguenze per esse e comunicare loro, su richiesta, i dati generali relativi all'impianto affinché possano valutarne il probabile impatto in termini di sicurezza sul loro territorio. 2. Ciò facendo, ciascuna Parte contraente prende adeguati provvedimenti affinché gli impianti non abbiano effetti inaccettabili su altre Parti contraenti, e ne sceglie il sito in conformità alle prescrizioni generali di sicurezza enunciate all'.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-13