Art. 12 · IMPIANTI ESISTENTI E PRASSI PRECEDENTI
Convenzione

Art. 12

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IMPIANTI ESISTENTI E PRASSI PRECEDENTI

In vigore dal 8 gen 2006
- IMPIANTI ESISTENTI E PRASSI PRECEDENTI Ciascuna Parte contraente adotta tempestivamente le misure necessarie per esaminare: i) la sicurezza di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi esistente nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e fare in modo che, ove necessario, tutte le migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza; le conseguenze di prassi precedenti in vista di determinare se un intervento sia richiesto per motivi di radioprotezione; tuttavia la riduzione del danno dovuta alla diminuzione della dose dovrebbe bastare a giustificare gli effetti negativi ed i costi connessi all'intervento, compresi i costi sociali..
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-12