Art. 11 · PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
Convenzione

Art. 11

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PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

In vigore dal 8 gen 2006
- PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché, a tutti gli stadi dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, gli individui, la società e l'ambiente siano adeguatamente protetti dai rischi radiologici ed altri. Ciò facendo, ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie affinché: i) si tenga adeguatamente conto degli effetti critici e dell'evacuazione del calore residuale prodotto durante lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; ii) la produzione di rifiuti radioattivi sia mantenuta al livello più basso che è possibile ottenere; iii) si tenga conto dei legami d'interdipendenza fra le varie tappe dello smaltimento del rifiuti radioattivi; iv) sia garantita un'efficace protezione degli individui, della società e dell'ambiente applicando a livello nazionale adeguati metodi di protezione, approvati dall'organismo di regolamentazione nel quadro della sua legislazione nazionale, la quale recepisce debitamente i criteri e le norme internazionalmente approvate; v) si tenga conto dei rischi biologici, chimici e di altra natura eventualmente connessi con lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; vi) siano evitate le azioni i cui effetti ragionevolmente prevedibili per le generazioni future, sono più gravi di quelli ammessi per l'attuale generazione; vii) si eviti d'imporre eccessive costrizioni alle generazioni future.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-11