Accordo›Sez. V
Art. 31
31 / 35In vigore dal 10 gen 2006
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Le divergenze di opinione in merito alla interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo dovranno essere composte dai Governi degli Stati Contraenti.
Qualora una divergenza di opinione non possa essere composta in tal modo, su richiesta di uno degli Stati Contraenti essa dovrà essere sottoposta ad un Collegio arbitrale.
Il Collegio arbitrale verrà formato di volta in volta con la nomina di un membro da parte di ciascuno degli Stati Contraenti, entrambi i membri si accorderanno sulla scelta di un cittadino di un terzo Stato, che dovrà essere nominato Presidente dai Governi degli Stati Contraenti. 1 membri dovranno essere nominati entro due mesi, il Presidente entro tre mesi dopo che uno Stato Contraente avrà comunicato all'altro che intende sottoporre ad un Collegio arbitrale la divergenza di opinione.
Qualora non vengano rispettate le scadenze menzionate al Comma 3, in mancanza di ogni altro accordo, ogni Stato Contraente puo chiedere al Presidente della Corte Europea del Diritti dell'Uomo di provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente sia cittadino di uno dei due Stati Contraenti o sia impedito per altri motivi, sarà il Vice Presidente a provvedere alla nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di uno dei due Stati Contraenti o sia anche egli impedito, sarà il membro della Corte di rango immediatamente successivo, che non possieda la cittadinanza di uno dei due Stati Contraenti, a provvedere alla nomina.
Il Collegio arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Stato Contraente sosterrà le spese per il giudice che ha nominato, nonché per il proprio patrocinio davanti al Collegio arbitrale. Le spese per il Presidente nonché le altre spese verranno sostenute in parti uguali dagli Stati Contraenti. Per il resto il Collegio arbitrale regola da sè la propria procedura.
Su sua richiesta i Tribunali dei due Stati Contraenti presteranno assistenza giudiziaria al Collegio arbitrale in relazione alla citazione ed interrogazione dei testi e dei periti, applicando corrispondentemente gli accordi rispettivamente vigenti tra i due Stati Contraenti in materia di assistenza giudiziaria nelle cause civili e commerciali.
Storico versioni
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