Art. 30
AccordoSez. V

Art. 30

30 / 35
In vigore dal 10 gen 2006
. Qualora ai fini della ricerca e della estrazione di materie prime minerali sia necessario eseguire lavori entro una striscia di 50 metri ciascuna su entrambi i lati del confine di Stato, ovvero debbano essere perforati o messi in produzione pozzi di petrolio o di gas i cui giacimenti si avvicinino per meno di 2 km. al confine di Stato o che si estendano al di là del confine di Stato, gli Stati contraenti - indipendentemente dai necessari contatti in merito all'eventuale conclusione di un accordo sulla ricerca o lo sfruttamento dei predetti giacimenti - prenderanno insieme i provvedimenti necessari alla salvaguardia del tracciato del confine nel corso della ulteriore ricerca o estrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-30