Accordo›Sez. IV
Art. 22
22 / 35In vigore dal 10 gen 2006
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La Commissione, nel fissare le direttive per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato, dovrà tener conto dei più recenti progressi della scienza e della tecnica e delle esigenze di opportunità e convenienza.
La Commissione ha facoltà di disporre, laddove sia necessario o opportuno, in deroga ai dati della documentazione di confine, modifiche al tipo, dimensioni, materiali, forma e sigla dei termini di confine.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-22