Art. 18
AccordoSez. III

Art. 18

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In vigore dal 10 gen 2006
. Sulla linea di confine non possono essere posti contrassegni indicanti limiti fondiari. I limiti dei terreni, coincidenti con il confine, possono essere materializzati solo con cippi di direzione, collocati ad almeno tre metri di distanza dalla linea di confine.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-18