Accordo›Sez. III
Art. 17
17 / 35In vigore dal 10 gen 2006
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Gli Stati contraenti si impegnano a non permettere le costruzioni di impianti di qualsiasi genere su una striscia larga cinque metri da ciascun lato della linea di confine. La disposizione non si applica:
a) alle opere adibite al transito pubblico, alle operazioni di frontiera ed alla sorveglianza del confine;
b) alle opere di regolazione e sistemazione delle acque;
c) alle condutture (in particolare elettrodotti, cavi telefonici, acquedotti, metanodotti, oleodotti) nei tratti in cui esse attraversano in linea retta la striscia di un metro di cui all' comma, formando con il confine di Stato un angolo compreso tra 45° e 135°.
In casi particolari gli Stati contraenti possono concordare eccezioni alla norma del precedente comma, prima frase, se ciò non pregiudica la visibilità dei termini e l'individuabilità dell'andamento del confine.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-17