Art. 11
AccordoSez. II

Art. 11

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In vigore dal 10 gen 2006
. Gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare che tutte le persone, fisiche o giuridiche, che vantano diritti su terreni, costruzioni od impianti, in superficie o sotterranei, siti su o in prossimità del confine di Stato, consentano l'esecuzione dei lavori e provvedimenti necessari per la manutenzione, misura e materializzazione ed, in particolare, la messa in opera ed installazione dei termini e delle marche di misurazione compreso il relativo trasporto. Nell'esecuzione di lavori di manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato dovrà porsi particolare riguardo ad evitare, per quanto possibile, che siano lesi interessi pubblici e privati.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-11