Art. 10
AccordoSez. II

Art. 10

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In vigore dal 10 gen 2006
. I lavori di manutenzione, misura e materializzazione sul confine, verranno effettuati secondo necessità dai due Stati contraenti di comune accordo. Gli Stati contraenti verificheranno periodicamente, in un arco di 15 anni - a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo - lo stato di efficienza di tutti i termini di confine.
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