Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000. 39 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
sezione I ANDAMENTO DEL CONFINE DI STATO
Art. 1 ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA MANUTENZIONE, MISURA E Art. 2 Articolo 2. Il confine di Stato resta suddiviso nel settore A, comprendente le sezioni a, Art. 3 Articolo 3. Il confine di Stato, definito all'articolo 1, è stabile anche ove corra sulle Art. 4 Articolo 4. Il confine di Stato delimita il territorio nazionale degli Stati contraenti in sezione II MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE
Art. 5 Articolo 5. Gli Stati contraenti si impegnano attraverso lavori di manutenzione, misura e Art. 6 Articolo 6. Ciascuno Stato contraente metterà a disposizione, a proprie spese ed in qualsi Art. 7 Articolo 7. 1. In caso di danneggiamento o distruzione di un termine ad opera di un cittad Art. 8 Articolo 8. Qualora sul confine vengano eseguiti lavori che rendano necessarie attività di Art. 9 Articolo 9. Le persone indicate ai comma e dell'articolo 6, non possono, nell'esercizio de Art. 10 Articolo 10. I lavori di manutenzione, misura e materializzazione sul confine, verranno ef Art. 11 Articolo 11. Gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare che tutte le persone, fisiche Art. 12 Articolo 12. Gli Stati contraenti si impegnano a mantenere la stabilizzazione dei punti tr Art. 13 Articolo 13. Quando si ravvisi la necessità di ripristinare un termine triconfinale gli St sezione III SALVAGUARDIA E MANTENIMENTO DELLA VISIBILITA' DEI TERMINI
Art. 14 Articolo 14. A salvaguardia dei termini, segnali di misurazione ed altri mezzi di demarcaz Art. 15 Articolo 15. Ciascuno Stato contraente è tenuto ad assicurare sul proprio territorio lo sg Art. 16 Articolo 16. L'eventuale indennizzo, per le limitazioni ai diritti di terzi derivanti dall Art. 17 Articolo 17. Gli Stati contraenti si impegnano a non permettere le costruzioni di impianti Art. 18 Articolo 18. Sulla linea di confine non possono essere posti contrassegni indicanti limiti sezione IV COMMISSIONE MISTA PERMANENTE
Art. 19 Articolo 19. Ai fini dell'attuazione dei compiti indicati agli articoli 5, 10 e 13 si isti Art. 20 Articolo 20. La Commissione si riunirà in sessione o per effettuare dei sopralluoghi al co Art. 21 Articolo 21. Per le decisioni della Commissione è necessario l'accordo delle due Delegazio Art. 22 Articolo 22. La Commissione, nel fissare le direttive per la manutenzione, misura e materi Art. 23 Articolo 23. Nel programmare, coordinare e dirigere i lavori di manutenzione misura e mate Art. 24 Articolo 24. La Commissione non ha facoltà di modificare l'andamento del confine di Stato. Art. 25 Articolo 25. Gli esperti tecnici delle misurazioni degli Stati contraenti devono provveder sezione V ATTRAVERSAMENTO DEL CONFINE
Art. 26 Articolo 26. Le persone di cui agli artt. 6 e 19, previa comunicazione, completa di tutti Art. 27 Articolo 27. Sono esenti dai diritti doganali i materiali che vengono introdotti dal terri Art. 28 Articolo 28. Gli autoveicoli, compresi i rimorchi, registrati in uno degli Stati contraent Art. 29 Articolo 29. I due Stati Contraenti si impegnano a rilasciare ai velivoli impiegati per i Art. 30 Articolo 30. Qualora ai fini della ricerca e della estrazione di materie prime minerali si Art. 31 Articolo 31. Le divergenze di opinione in merito alla interpretazione ed alla applicazione Art. 32 Articolo 32. Laddove nella documentazione del confine (allegati 1-4) si rilevino delle dis Art. 33 Articolo 33. Il presente Accordo viene concluso a tempo indeterminato. La Sezione I e gli Art. 34 Articolo 34. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, la Convenzione per la manutenzi Art. 35 Articolo 35. Il presente Accordo è soggetto a ratifica in conformità alle norme costituzio Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360