Protocollo
Art. 22
22 / 22In vigore dal 6 gen 2006
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:
a) qualsiasi firma,
b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo
conformemente all'; e
d) ogni altro atto notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.
In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;280#art-p-22