Art. 22
Protocollo

Art. 22

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In vigore dal 6 gen 2006
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa: a) qualsiasi firma, b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'; e d) ogni altro atto notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo. In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;280#art-p-22