Allegato I
Art. 1
1 / 33Funzioni del Segretariato
In vigore dal 6 gen 2006
ALLEGATO I
STATUTO DEL SEGRETARIATO PERMANENTE
DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI
Funzioni del Segretariato
1. Il Segretariato Permanente svolge le funzioni ad esso attribuite dal paragrafo B della presente Decisione, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti.
2. Il Segretariato fornisce supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Nell'ambito di questa funzione, il Segretariato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a. Trasmette i rapporti sull'attuazione della Convenzione e dei Protocolli compilati dalle Parti Contraenti, e li sottopone all'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli;
b. Supporta l'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli nella redazione dei suoi rapporti.
3. Il Segretariato coordina le attività di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi. In tale contesto, esso svolge in particolare i seguenti compiti:
a. Funge da unità centrale di coordinamento del Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (S.O.I.A);
b. Cura l'effettuazione di studi e ricerche secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;
c. Armonizza le attività di ricerca e di osservazione, ed il relativo rilevamento dei dati;
d. Assicura il coordinamento necessario con le istituzioni internazionali competenti.
4. Il Segretariato svolge attività di pubbliche relazioni. In questo ambito, esso svolge in particolare i seguenti compiti:
a. Gestisce, direttamente o indirettamente, i siti web ufficiali della Convenzione;
b. Cura l'informazione sulle attività della Convenzione;
c. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dal pubblico;
d. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dalle Parti Contraenti;
e. Stabilisce contatti con altre istituzioni internazionali competenti.
5. Il Segretariato svolge funzioni amministrative e di archiviazione. In tale ambito, esso svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a. Prepara ed organizza, coordinandosi con la Presidenza della Conferenza delle Alpi, stabilita ai sensi dell' paragrafo 2 della Convenzione ("Presidenza"), le sessioni ordinarie estraordinarie della Conferenza delle Alpi (, paragrafo 2 e 6 della Convenzione), le riunioni del Comitato Permanente (Articolo 8 della Convenzione), nonché le sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;
b. Cura la verbalizzazione delle sessioni della Conferenza delle Alpi e delle riunioni del Comitato Permanente, nonché delle sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;
c. Cura le traduzioni e l'interpretariato nelle lingue ufficiali della Convenzione;
d. Detiene l'archivio relativo alla Convenzione e ai Protocolli e garantisce un'accessibilità appropriata ai documenti in esso contenuti;
e. Trasmette i documenti pertinenti alla Conferenza delle Alpi, al Comitato Permanente e alle Parti Contraenti.
6. Il Segretariato svolge, infine, ogni altra funzione che gli sia assegnata dalle disposizioni della Convenzione e dei Protocolli, nonché dalla Conferenza delle Alpi.
7. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato Permanente può assegnare specifici compiti al Segretariato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;279#art-ai-1