Art. XVII · Revisione e cessazione
Accordo

Art. XVII

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Revisione e cessazione

In vigore dal 6 gen 2006
Articolo XVII Revisione e cessazione (a) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti. (b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno, ad una intesa, il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279#art-a-xvii