Accordo
Art. XV
30 / 33Accordi supplementari
In vigore dal 6 gen 2006
Articolo XV
Accordi supplementari
Il Governo ed il Segretariato potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;279#art-a-xv