Art. XIII · Contratti
Accordo

Art. XIII

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Contratti

In vigore dal 6 gen 2006
Articolo XIII Contratti Il Segretariato stabilirà procedure idonee per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, il Segretariato inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Il Segretariato dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe, al fine di consentire al Segretariato stesso di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279#art-a-xiii