Accordo
Art. XII
27 / 33Sicurezza sociale
In vigore dal 6 gen 2006
Articolo XII
Sicurezza sociale
Nella misura in cui il Segretariato gestisca un sistema di sicurezza sociale, o nel caso in cui un Membro del personale, o un esperto, decida di avvalersi di altro sistema di sicurezza sociale, il Segretariato, il suo Segretario Generale ed i Membri del personale, e gli esperti, saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità italiane per la sicurezza sociale.
Un accordo ad hoc sarà concluso tra il Governo ed il Segretariato al fine di formalizzare tale esenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;279#art-a-xii