Art. X · Oggetto dei privilegi e delle immunità
Accordo

Art. X

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Oggetto dei privilegi e delle immunità

In vigore dal 6 gen 2006
Articolo X Oggetto dei privilegi e delle immunità L'oggetto dei privilegi e delle immunità, concessi in base al presente Accordo ai Membri del personale ed agli Esperti del Segretariato, sarà esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Segretariato e l'indipendenza delle persone a cui sono concessi. Fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunità avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato. Il Segretariato avrà il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità quando dovesse ritenere che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Segretariato. Il Segretariato coopererà in qualsiasi momento con le autorità competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e facilitazioni di cui al presente Accordo.
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