Accordo
Art. VIII
23 / 33Membri del Personale
In vigore dal 6 gen 2006
Articolo VIII
Membri del Personale
(a) I membri del personale del Segretariato nonché gli Esperti di cui all', Iettera (k), godranno nel territorio italiano dal momento del loro reclutamento:
(i) di immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Questa esenzione non si applica alle controversie di lavoro che potranno sorgere tra il Segretariato ed i membri del personale;
(b) I membri del personale e gli Esperti, che non sono cittadini italiani o non sono residenti permanenti in Italia, godranno, dal momento del loro reclutamento, dei seguenti privilegi ed immunità:
(i) esenzione per se stessi, per i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri. Su richiesta del Segretariato, ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale, che sono residenti in Italia, sarà accordata la possibilità di assumere un impiego in Italia;
(ii) immunità dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;
(iii) stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche;
(iv) stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali, così come i loro coniugi e relativi familiari a carico;
(v) diritto di importare in esenzione fiscale, franco dogana e senza altre imposizioni, restrizioni o limitazioni alle importazioni del loro mobilio e di altri effetti, ivi compresa una automobile entro sei mesi dalla loro prima assunzione in Italia, in uno o più invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione fiscale i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi articoli; (vi) esenzione dalle imposte dirette sui salari ed emolumenti corrisposti dal Segretariato.
(vii) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Segretariato o circolante per suo conto, nè in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. Il Segretariato, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
(c) Le esenzioni ai sensi del presente Accordo non si applicheranno agli oneri ed ai dazi che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi.
(d) Gli Esperti, i Rappresentanti degli Stati membri, nonché, i dipendenti del Segretariato impiegati presso la sede di Innsbruck, in missione sul territorio italiano per il Segretariato, godranno dei privilegi e delle immunità di cui ai precedenti commi (a) (i), (b) (i) (ii) e (iii).
(e) I privilegi e le immunità previsti nel presente Accordo non si applicheranno al personale localmente reclutato per servizi interni del Segretariato.
(f) Ogni anno il Segretariato comunicherà al Governo la lista dei membri del personale e degli esperti ai quali si applicheranno le disposizioni del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;279#art-a-viii