Accordo
Art. VII
22 / 33Notifica delle nomine
In vigore dal 6 gen 2006
Articolo VII
Notifica delle nomine
Il Segretariato informerà il Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso la sede di Bolzano.
Inoltre, il Segretariato invierà di volta in volta al Governo una lista di tutto il personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona è un cittadino italiano o residente permanente in Italia.
Prima di impiegare una persona che si trova al momento in territorio italiano, il Segretariato dovrà fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora il Governo determini che una qualsiasi unità di personale si trovasse al momento dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, il Segretariato ed il Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego.
Storico versioni
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