Accordo
Art. VI
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In vigore dal 6 gen 2006
Articolo VI
Agevolazioni finanziarie
1. Libertà dalle restrizioni valutarie
Il Segretariato potrà ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potrà disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui alle Decisioni della Conferenza delle Alpi, e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
2. Disposizioni doganali e imposizione fiscale
(a) Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Segretariato e necessari per la creazione e la gestione della sede di Bolzano, e per l'esercizio delle attività ufficiali dello stesso, saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi.
(b) Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le autorità italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti.
Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno il valore, al momento della cessione, ed i tassi in vigore a quel momento.
3. Esenzione dalle imposte
(a) Il Segretariato, le sue proprietà ed i suoi beni, nei limiti delle sue attività ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette ed i dazi imposti da Stato, Regioni, Province e Comuni.
(b) Il Segretariato godrà della non imponibilità sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attività istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.
(c) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a dazi ed imposte che sono in realtà soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Segretariato.
Storico versioni
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