Art. IX · Segretario Generale
Accordo

Art. IX

24 / 33

Segretario Generale

In vigore dal 6 gen 2006
Articolo IX Segretario Generale (a) Il Segretario Generale godrà, nel territorio della Repubblica Italiana, dal momento della sua nomina, della immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. (b) Il Segretario Generale che non sia cittadino italiano o che non risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla sua nomina godrà, oltre della immunità prevista alla lettera (a), delle seguenti immunità e privilegi: (i) immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare; (ii) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza; (iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso; (iv) esenzione, per lui e per i familiari conviventi a carico, dalle misure restrittive relative all'immigrazione; (v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri del personale delle missioni diplomatiche di rango equivalente. (c) Il Segretario Generale, che sia cittadino italiano o risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, godrà, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunità prevista alla lettera (a) dei seguenti privilegi ed immunità: (i) immunità dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; (ii) immunità, dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza; (iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso; (iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, però, alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche. (d) L'immunità dalla giurisdizione non si applicherà in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Segretariato o circolante per suo conto, nè in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica, nautica ed aerea. Il Segretariato, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni. (e) I privilegi e le immunità di cui sopra saranno accordate al membro del personale che sostituirà il Segretario Generale in sua assenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279#art-a-ix