Convenzione
Art. 8
8 / 76Locali consolari ed alloggi
In vigore dal 5 gen 2006
Locali consolari ed alloggi
1. Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o la costruzione da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nel rispetto della sua legislazione, dei locali necessari all'Ufficio consolare oppure fornire assistenza a quest'ultimo nel procurarsi tali locali in altro modo.
2. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere gli alloggi adeguati per i suoi membri.
3. Le disposizioni del presente Articolo non esimono lo Stato d'invio dalla responsabilità del mancato rispetto dei regolamenti edilizi ed urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-8