Art. 56 · Giurisdizione a bardo della nave
Convenzione

Art. 56

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Giurisdizione a bardo della nave

In vigore dal 5 gen 2006
Giurisdizione a bardo della nave 1. Le Autorità dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio Consolare, o, in caso di impedimento di quest'ultirno, su richiesta o con il consenso del comandante. 2. Le Autorità dello Stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'Ufficio Consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta a bordo, salvo che sia necessario per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio. 3. Se, al fine di esercitare i diritti di cui all', le competenti Autorità dello Stato di residenza intendono procedere all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, o al sequestro della nave o di tutto o parte del carico o ad un'inchiesta ufficiale a mordo, dette Autorità dovranno avvisare il funzionario consolare dello Stato di invio, affinché questi possa assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri agli arresti. Il Comandante o altra persona che eserciti le sue funzioni hanno il diritto di avvisare il funzionario consolare dello Stato di invio in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a queste visite, inchieste, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non è presente o non è rappresentato, compenti Autorità dello Stato di residenza gli trasmettono tutte le informazioni sui fatti in questione. Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui le locali Autorità giudiziarie ed amministrative richiedano dichiarazioni al Comandante o ai membri dell'equipaggio. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, le Autorità dello Stato di residenza informeranno per iscritto il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili nè alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanità pubblica, l'immigrazione ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, nè al sequestro della nave o del carico derivanti da procedimenti civili o commerciali dinanzi alle Autorità giudiziarie dello Stato di residenza. 5. Il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti previsti dagli Accordi internazionali vigenti tra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-56